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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
RUSSO SPENA
Al Ministro della salute
Al Ministro delle infrastrutture
Premesso che:
- il Consiglio Regionale della Calabria con delibera 27.2.1991, n. 57, ha
approvato il piano straordinario per gli interventi di cui all’ art. 20 della
Legge 67/1988, demandando alla Giunta Regionale la localizzazione degli
interventi stessi;
- successivamente la Giunta Regionale con deliberazione del 9.9.1991, n. 5359
bis, ha approvato la localizzazione delle strutture territoriali, per la tutela
della salute mentale e delle Residenze Sanitarie Assistenziali;
- sempre la Regione Calabria con nota del 18.10.1996, prot. 34176, informava l’ASL
n. 6 di Lamezia Terme, che il CIPE aveva autorizzato la contrazione del mutuo
per la realizzazione della RSA per anziani, nel comune di San Mango d’Aquino;
- l’ASL n. 6 di Lamezia Terme, ha approvato il progetto dell’RSA con
deliberazione 21.9.1995, n. 1192, come modificata successivamente dalla delibera
12.12.1996, n. 3051, per un importo complessivo di lire 4.100.000.000 di cui
lire 2.902.286.000 per lavori e lire 1.197.714.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la succitata delibera 3051/1996 ha anche fissato i termini iniziali e finali
dei lavori e delle espropriazioni;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 4.6.1997, per cui l’inizio dei
lavori è stato fissato al giorno 4.6.1997 e l’ultimazione al 3.2.1999, pari
ad un periodo di durata dei lavori di giorni 600, che per effetto delle
sospensioni e delle riprese fu spostato all’ 8.7.2000;
- prima della consegna per ultimazione dei lavori, delle opere appaltate, la
Direzione Generale dell’ASL n. 6, con deliberazione 28.8.2000, n.1317, ha
affidato l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
delle opere di completamento della RSA per anziani del comune di S. Mango d’Aquino
per l’importo massimo complessivo di 1.000.000.000. di vecchie lire;
- sembra dall’atto deliberativo 1317/2000 della Direzione Generale ASL 6 di
affidamento dell’incarico di completamento della R.S.A. per anziani succitata
si rileva che: per competenze tecniche inferiori a 40.000 EURO, secondo la
vigente normativa, si può procedere con incarico diretto e fiduciario sulla
base dei curricula;
- nella relazione generale del progetto di completamento della R.S.A. realizzata
in San Mango d’Aquino, il quadro economico riporta l’ammontare delle
competenze tecniche che ammontano a 112.200.000 di vecchie lire, in
contraddizione palese con quanto affermato dall’ASL nella stessa Delibera
1317, cosicché l’incarico non poteva essere ridato in modo automatico agli
stessi tecnici incaricati del progetto originario;
- dalla Relazione Generale redatta dai tecnici e allegata alla delibera n. 1317
sopra citata emerge chiaramente che i lavori che vengono indicati come
completamento della RSA comprendono il rifacimento dell’intera copertura per
tutti i livelli del fabbricato, il trattamento di tutte le pareti realizzate con
blocchi di cemento con altissima percentuale di foratura e pertanto non in grado
di trattenere l’acqua piovana. Gran parte delle opere previste nel progetto di
completamento della RSA erano già inserite nel progetto originario (giardino
pensile, marciapiedi, illuminazione esterna, impermeabilizzazioni in copertura, etc.) e quindi già pagati all’Impresa;
- gli stessi tecnici incaricati della Progettazione e Direzione Lavori, già
alla fine del 2000 avevano individuato le manchevolezze dell’opera che si
stava ultimando e suggerivano alla Direzione ASL, che accettava, un progetto
dell’importo complessivo di circa un miliardo per riparare alla cattiva
progettazione e/o esecuzione delle opere realizzate. Tutti sapevano, dunque, che
nei locali interni della RSA si verificavano copiose infiltrazioni di acqua
piovana tali da deteriorare l’impianto elettrico, gli intonaci, le
tinteggiature già realizzate;
- i lavori, ufficialmente di completamento, davano la possibilità di mettere
assieme ad alcuni lavori, non previsti nel progetto originario tutte le opere di
ripristino (principalmente la copertura e danni conseguenti) per la quale l’impresa
e/o i tecnici dovevano ritenersi responsabili per 10 anni ai sensi del codice
civile e della legislazione vigente in materia di LL.PP. per difetto di
costruzione.
- quindi l’ASL di Lamezia Terme invece di far effettuare le opportune
verifiche sulla qualità delle opere, addossava alla collettività l’ulteriore
spesa di alcune centinaia di milioni di lire per poter avere l’opera
funzionale, invece di chieder conto ai tecnici ed all’impresa ai sensi della
normativa vigente di quanto era accaduto;
- detto progetto non è stato comunque portato a termine poiché non vi era all’epoca
la disponibilità dei fondi necessari da parte dell’ASL;
- l’ASL di Lamezia Terme con deliberazione del Direttore Generale 23.8.2000,
n. 1269, ha stabilito di affidare, in comodato, al comune di S. Mango d’Aquino,
attraverso l’approvazione di una convenzione allegata allo stesso atto
deliberativo, la gestione della RSA, anche questa deliberazione non ha mai avuto
esecuzione (il comune di San Mango d’Aquino non aveva e non ha le
professionalità per gestire una RSA);
- i proprietari dei terreni espropriati, in data 20.12.2001 hanno citato l’ASL
n. 6 presso il Tribunale civile di Lamezia Terme, per i danni patiti, a seguito
della indebita appropriazione dell’appezzamento di terreno di circa 2500 metri
quadri, nonché per la mancata restituzione di tutte le piante che si trovavano
sul terreno espropriato, chiedendo un risarcimento di 200 milioni (procedimento
ancora in corso);
- il procuratore dei proprietari espropriati ha presentato un esposto denuncia
al Procuratore della Corte dei Conti, chiedendo, ai fini di giustizia, di
predisporre tutti gli opportuni accertamenti, con
l’assunzione di responsabilità degli eventuali colpevoli, per l’eventuale
sperpero di pubblico denaro nella costruzione della RSA per anziani di San Mango
d’Aquino;
- venerdì 6 luglio 2001 la stampa locale ha riportato la denuncia di
irregolarità nella pratica di esproprio, da parte del proprietario dei terreni,
della costruenda RSA;
- la Commissione di Collaudo nominata con delibera dall’ASL, n. 6, del
23.5.1997, n. 862, ha rilevato che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori
venne stabilito, a norma dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto in
giorni 600 e, pertanto, la scadenza per l’esecuzione del progetto era il
3.2.1999 che per effetto delle sospensioni e delle riprese fu spostato all’
8.7.2000;
- il termine effettivo di ultimazioni lavori, per come risulta dal certificato
di ultimazione, fa risalire all’11.7.2001 la data di consegna, fuori dai
termini contrattuali e con un ritardo di giorni 368 nell’ultimazione degli
stessi lavori e la Commissione di Collaudo ha imputato tale ritardo alla
consegna degli arredi, e, quindi stranamente, senza richiedere l’applicazione
di alcuna penale;
- quanto affermato dalla Commissione di Collaudo, in riferimento al ritardo
della consegna dei lavori per colpa della ditta che doveva consegnare gli
arredi, è comunque da addebitarsi, alla impresa che aveva vinto la gara di
appalto, per la costruzione della RSA, difatti se per gli arredi vi fosse stato
un regolare e distinto bando di gara di appalto l’Impresa che aveva curato le
opere edili avrebbe potuto comunque effettuare la consegna dei lavori
indipendentemente dalla presenza nei locali degli arredi;
- nel frattempo la RSA è stata, in occasione di campagne elettorali, inaugurata
per ben tre volte da parte dell’ Amministrazione Comunale di San Mango d’ Aquino, con tanto di visita guidata per gli anziani del paese;
- ai sensi dell’art. 37 del D.M. 145/2000, decorso il termine fissato dalla
legge per il compimento delle operazioni di collaudo, si è determinata l’
estinzione del diritto delle garanzie fidejussorie, per cui le stesse non sono
più utilizzabili;
- la Commissione di Collaudo, stranamente, ha certificato la regolare esecuzione
dei lavori in data 15/4/2003 senza eccepire alcunché all’Impresa esecutrice
dei lavori;
- la stessa Direzione Generale dell’ASL di Lamezia Terme, n. 6, con atto
deliberativo del 6.8.2003, n. 1131, ha inteso indire un pubblico incanto per
l'affidamento della gestione della R.S.A. per anziani di San Mango d’Aquino;
- il capitolato tecnico di cui alla succitata delibera 1131/2003 nella parte che
riguarda la manutenzione degli immobili individua una spesa per manutenzione
straordinaria di cui la struttura è bisognevole di euro 394.798,43;
- lo stesso capitolato tecnico determina in numero di 60 soggetti all’interno
della struttura da ripartire nelle classi di residenzialità di 20 RSA/M, n. 20
RSA e n. 20 case protette;
- la già citata deliberazione 1131/2003 ha determinato che la durata dell’affidamento
della gestione è di anni 5, prorogabile di nove mesi su richiesta dell’
amministrazione;
- la Giunta Regionale con delibera 10.9.2003, n. 695, ha determinato i criteri
per la programmazione ed il funzionamento delle RSA per anziani e per disabili;
- lo stesso atto amministrativo, nel prevedere la possibilità per le ASL di
affidare a terzi la gestione delle RSA, prima della pubblicazione del bando le
stesse devono indicare i fondi con cui saranno attivate le RSA;
- la succitata delibera 695/2003 ha stabilito la durata della concessione in
anni 9;
- il bando di pubblico incanto non prevede la clausola contrattuale laddove la
ditta agiudicatrice dovrà impegnarsi, in via prioritaria, ad impiegare il
personale delle ASL di corrispondente profilo professionale dell’organico
previsto per le RSA;
- la Direzione Generale dell’ASL, con nota del 6 maggio 2002, prot. 8591,
racc. A.R., ha scritto che non corrisponde a verità che sia stato deliberato un
finanziamento di 1.000.000.000 di vecchie lire, per la RSA per anziani di San
Mango d’Aquino;
- i tecnici dell’ASL, n. 6, hanno dichiarato con nota 23.4.02, prot. 93/UT,
che il fabbricato si presenta in buone condizioni e che non risulta a verità
che vi siano state infiltrazioni d’acqua piovana nell’inverno precedente;
- con la succitata delibera 1131/2003 si stabilisce che la RSA necessita di una
manutenzione straordinaria pari ad euro 394.798,43;
- i tecnici sono stati scelti semplicemente con la presentazione di curricula,
nonostante che le competenze tecniche, per il progetto di completamento,
superavano i 112.000.000 di vecchie lire e quelli della perizia di variante e
suppletiva, approvata con atto 10.4.1998, n. 552, dell’ASL n. 6, ammontano a
520.000.000 di vecchie lire;
- i funzionari dell’ASL n. 6 stanno ancora trattando con i proprietari dei
terreni espropriati, per il componimento bonario dell’indennità di esproprio
di circa 2.500 metri quadri occupati e non pagati nella prima fase, mentre è
ancora in corso presso il Tribunale di Lamezia Terme un procedimento
giudiziario;
- ciò è in contrasto con quanto sostenuto dal Direttore Generale dell’ASL,
n. 6, al primo punto della nota 6.5.2002, prot. 8591, quando scrive che la
procedura di esproprio è stata regolare e che i proprietari hanno ceduto tutto
volontariamente;
- il giardino pensile posto a copertura del fabbricato permette copiose
infiltrazioni di acqua piovana, rovinando la parte sottostante del fabbricato e
nonostante che i lavori siano stati ultimati l’ 11.7.2001;
- le infiltrazioni di acqua riguardano anche i muri perimetrali costruiti con
blocchi di cemento;
- ciò nonostante, quindi, l’opera è stata collaudata senza alcun addebito a
carico dell’Impresa Appaltatrice. In questo periodo addirittura l’ASL n. 6
di Lamezia Terme ha fatto un bando per l’assegnazione in gestione della stessa
casa di riposo, nello stesso bando si legge che l’assegnatario della gestione
dovrà provvedere a effettuare opere di ripristino per un’ammontare di circa
398.000 € al netto delle spese generali, tecniche ed oneri fiscali (IVA).
Dette somme saranno defalcate dal canone annuo che l’assegnatario dovrebbe
pagare alla stessa ASL. Considerato che il Canone è pari a complessivi €
93.000 e che la durata del contratto è di anni 9 l’ASL nell’arco di tempo
contrattuale dovrebbe incassare ben poco. Nel bando, inoltre, viene inserito, un
computo metrico ed elenco prezzi nel quale vengono descritti i lavori da
eseguire, tra cui :
- rimozione di 759 mc di terreno
posti a suo tempo sul solaio di copertura;
- in sostituzione del giardino
pensile, mal riuscito, oltre 2.000 mq di Guaine, pavimenti, massetti, etc;
- rifacimento di 1.000 mq di intonaco;
- rifacimento di 11.600 mq di
tinteggiatura interna;
- rifacimento di 700 ml di
battiscopa;
- pulitura e risanamento di circa 757
mq di muratura ( quando si consegna un’opera non si deve dare tutto pulito?);
- demolizione di circa 320 ml di
marciapiedi (fra una betonella e l’altra sono nate piantine di un paio di
metri di altezza);
- sostituzione di n. 20 porte interne
( rovinate dall’acqua piovana che per anni ha invaso i locali);
- 25.000 € per revisione impianto elettrico, ecc.;
dunque, tutte le opere previste sono
di rifacimento di opere già pagate con il progetto di realizzazione dell’opera,
mentre, il computo metrico allegato al bando, sembra sottostimato in quanto
nelle opere indicate non sono previste:
- la recinzione dell’area;
- n. 2 cancelli a chiusura delle
strade di entrata (attualmente all’ingresso dell’area sono poste delle
semplici lamiere già utilizzate come chiusura di cantiere);
- per un’opera costruita in cemento
armato che da anni sta immersa nell’acqua non viene previsto nessun intervento
di risanamento delle strutture portanti;
- non viene previsto nessun lavoro
per le strade interne nonostante pare che gran parte delle stesse siano state
rovinate dalle erbacce;
- le attrezzature ed arredi presenti
nell’immobile sono ben poche, mancano i sanitari nei bagni, etc.
- con il suddetto bando l’ASL effettua sia l’assegnazione della gestione
della RSA e sia circa 600.000 € di lavori edili, la progettazione, la
direzione lavori, l’impresa che dovrà eseguire i lavori saranno scelti dall’assegnatario.
Nei fatti, dunque, un’ appalto di servizi diventa cosi anche appalto di un’opera
pubblica con lavori di tipo edili, l’assegnatario potrà designare, a suo
piacimento, sia i tecnici che l’impresa che dovrà eseguire i lavori per la
spesa di circa € 600.000 complessivi di denaro pubblico. La spesa sarà
detratta dal canone che l’assegnatario deve pagare all’ASL. L’opera
attualmente è in uno stato penoso ed è stata collaudata da poco più di un
anno, la necessità di rifare lavori è dettata solamente dalla cattiva
esecuzione degli stessi. Ciò costituisce un vero sperpero di fondi appartenenti
alla collettività. Pare che, l’ultimo bando, così come formulato,
contribuisce a coprire le responsabilità dell’Impresa esecutrice dei lavori,
dei sub-appaltatori, dei tecnici liberi professionisti che hanno progettato e
diretto i lavori dell’opera, dei collaudatori, dei tecnici dell’ASL che non
hanno controllato quanto stava succedendo, degli amministratori dell’ASL che
nel tempo si sono succeduti alla guida della stessa ASL che non hanno provveduto
a denunciare il fatto alla magistratura per l’accertamento delle
responsabilità sia civili (danni) che penali, come previsto dalla normativa
vigente;
- negli anni scorsi per la RSA in
argomento si sono susseguite n. 2 interrogazioni di Consiglieri Regionali, una
interrogazione del Senatore Veraldi e n. 2 esposti del Gruppo Consiliare di
Minoranza "Partecipiamo per … San Mango" senza che sia stata,
ancora, fatta luce sulle cause che hanno determinato quanto sopra premesso;
- l’art. 30 comma 4 e 5 della legge
109/94, il regolamento DPR 554/99 (art. 104) ed il Codice Civile, obbligano il
Concessionario e l’Appaltatore a stipulare polizze assicurative, decennali, in
particolare l’art. 104, comma 1, cosi recita: "La polizza deve contenere
la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie". L’art. 105
del DPR 554/99 prevede l’obbligo di analoga Assicurazione anche per i Tecnici.
per sapere:
- se è a conoscenza dei fatti sopra esposti;
- come sia stato possibile che in soli due anni il fabbricato abbia subito un
degrado cosi forte;
- come mai, per quanto riguarda il ritardo nella consegna dei lavori, non è
stato applicato il comma 7 dell’art. 24 del D.L. 145/2000;
- quali siano stati i motivi, dal momento che la Commissione di Collaudo,
nominata in data 23.5.1997, con atto deliberativo, n. 862, e la consegna dei
lavori avvenuta l’ 11.7.2001, per i quali il collaudo è stato eseguito, con
tanto ritardo, in data 15.4.2003;
- di chi è la responsabilità di questo notevole ritardo, in considerazione che
la normativa sui lavori pubblici e l’art. 192 del Regolamento 554/1999,
determinano che il collaudo deve avvenire entro
sei mesi dalla consegna dei lavori;
- se siano state prodotte le polizze
di garanzia sui lavori;
- come mai il Commissario
Straordinario dell’ASL non si è avvalso di quanto previsto per legge;
- come mai si decide di appaltare la
gestione di un fabbricato che è largamente inagibile;
- come mai lo stesso invece di
promuovere l’accertamento della verità e di rivalersi sui responsabili per il
disastro della RSA di San Mango d’Aquino decide di far pagare i costi alla
collettività;
- se sia stata rispettata la normativa vigente;
- se in merito a tale vicenda intende aprire un’inchiesta al fine di
verificare tutti gli atti amministrativi riguardanti la stessa e per verificare
eventuali illegalità e responsabilità degli uffici competenti.
Roma 18 gennaio 2006
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